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Sez. L, Sentenza n. 4057 del 27/06/1980 (Rv. 407970 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIA TRA LAVORATORE E DATORE DI LAVORO - INTERVENTO DI UN'ASSOCIAZIONE SINDACALE - DEDUZIONE ESCLUSIVA DI UNA DETERMINATA INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO DA ESSA STIPULATO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407970-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIA TRA LAVORATORE E DATORE DI LAVORO - INTERVENTO DI UN'ASSOCIAZIONE SINDACALE - DEDUZIONE ESCLUSIVA DI UNA DETERMINATA INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO DA ESSA STIPULATO - INAMMISSIBILITA.*

Poiche a norma dell'art 105 cod proc civ l'interesse che giustifica il cosiddetto intervento adesivo dipendente deve essere giuridico e non di mero fatto, e inammissibile l'intervento nel giudizio tra lavoratore e datore di lavoro, di un'associazione sindacale che, quale parte di un contratto collettivo, intende fare valere una particolare interpretazione del contratto stesso. Infatti, il Sindacato - attesi i limiti soggettivi del giudicato - non puo subire alcun pregiudizio giuridicamente rilevante da una pronuncia che accolga una interpretazione del contratto collettivo diversa da quella sostenuta. (V 2691/75, mass n 376666).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)