Sez. L, Sentenza n. 2691 del 09/07/1975 (Rv. 376666 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - INTERVENTO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI PARTI IN GIUDIZIO - CONDIZIONI - ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI EX LEGE O DI INTERESSI IN PROPRIO - INTERVENTO IN GIUDIZIO - LEGITTIMITA - QUESTIONI DI INTERPRETAZIONE DI LEGGI O CONTRATTI COLLETTIVI - DIRITTO DI AZIONE O DI INTERVENTO DI ASSOCIAZIONI SINDACALI - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - INTERVENTO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI PARTI IN GIUDIZIO - CONDIZIONI - ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI EX LEGE O DI INTERESSI IN PROPRIO - INTERVENTO IN GIUDIZIO - LEGITTIMITA - QUESTIONI DI INTERPRETAZIONE DI LEGGI O CONTRATTI COLLETTIVI - DIRITTO DI AZIONE O DI INTERVENTO DI ASSOCIAZIONI SINDACALI - INSUSSISTENZA.*
Le associazioni sindacali esistenti possono stare in giudizio come associazioni non riconosciute, per la tutela di posizioni soggettive che alle singole associazioni - in quanto tali - fanno direttamente capo, o anche per la tutela degli interessi comuni degli associati, quando sussista una espressa norma di legge che le abiliti ad agire o a resistere in giudizio a tal fine. Di conseguenza, un intervento delle attuali associazioni sindacali in controversie individuali di lavoro puo configurarsi solo in ordine ad interessi superindividuali dei quali esse sono portatrici ex lege o di interessi dei quali esse siano titolari in proprio. Da nessuna norma di legge, invece, e dato desumere che una determinata associazione sindacale di fatto possa agire o resistere in giudizio o intervenirvi per sostenere che una disposizione di legge o di contratto collettivo debba essere interpretata secondo uno specifico assunto di essa associazione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)