diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 4144 del 11/12/1974 Ud. (dep. 15/04/1975) Rv. 129780 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - SOMME RISCOSSE DAL PUBBLICO UFFICIALE PER DELEGA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COSTITUISCE PECUNIA PUBLICA FIN DAL MOMENTO DELL'ESAZIONE - APPROPRIAZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1974-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129780-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - SOMME RISCOSSE DAL PUBBLICO UFFICIALE PER DELEGA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COSTITUISCE PECUNIA PUBLICA FIN DAL MOMENTO DELL'ESAZIONE - APPROPRIAZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Commette peculato l'ufficiale giudiziario che si appropri della somma corrispondente al dieci per cento dei diritti pagati per i protesti a titolo di tassa di bollo spettante all' erario. Tale somma, infatti, in quanto riscossa dall'ufficiale giudiziario per delega della pubblica amministrazione, non trapassa nel patrimonio del pubblico ufficiale con Obbligo del versamento dell'equivalente, ma diviene pecunia publica fin dal momento dell'esazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 154 com. 3 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 154 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)