Sez. 6, Sentenza n. 3079 del 13/11/1984 Ud. (dep. 04/04/1985) Rv. 168581 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE - DANARO VERSATO DAL PRIVATO AL NOTAIO PER DIRITTI DELL'ARCHIVIO NOTARILE E PER CONTRIBUTI DELLA CASSA DEL NOTARIATO - APPROPRIAZIONE DA PARTE DEL NOTAIO - SUSSISTENZA DEL REATO - RATIO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE - DANARO VERSATO DAL PRIVATO AL NOTAIO PER DIRITTI DELL'ARCHIVIO NOTARILE E PER CONTRIBUTI DELLA CASSA DEL NOTARIATO - APPROPRIAZIONE DA PARTE DEL NOTAIO - SUSSISTENZA DEL REATO - RATIO.*
Commette il reato di peculato, di cui all'art. 314 cod. pen., il notaio che si appropri delle somme percepite dai privati e dovute per diritti dell'archivio notarile e per contributo della cassa nazionale del notariato. La pubblica amministrazione, infatti, è proprietaria, ed acquista la disponibilità giuridica delle quote di versamento ad essa destinate, al momento stesso del pagamento da parte del privato, sicché tali percentuali di tributo obbligatorio, comprese nei singoli versamenti, acquistano, al momento stesso della riscossione da parte del notaio, natura di "pecunia pubblica" e non possono ricevere destinazione diversa da quella prescritta. (V mass n 144681; (V mass n 129780; (V mass n 117474; (V mass n 115961).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)