Sez. 2, Sentenza n. 12334 del 15/05/2008 (Rv. 603425 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Olio d'oliva - Indebita percezione di aiuti comunitari - Dichiarazione della quantità d'olio destinata al consumo diversa dalla quantità acquistata - Prova della difformità - Controlli incrociati tra documenti della richiedente e delle ditte produttrici - Sufficienza - Fattispecie.
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In tema di sanzioni amministrative dovute ad indebita percezione di aiuti comunitari per la produzione d'olio d'oliva, la normativa nazionale e comunitaria pone a carico dei beneficiari l'obbligo di produrre documenti, con relative dichiarazioni ed attestazioni, contenenti la specifica indicazione della provenienza delle ditte fornitrici, al fine di consentire controlli incrociati finalizzati a commisurare gli aiuti richiesti alla effettiva quantità del prodotto destinato al consumo, essendo necessaria, per l'erogazione del contributo, l'esatta corrispondenza tra la quantità acquistata e quella confezionata e venduta. (Nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto non provata la condotta illecita, consistente nella dichiarazione di una quantità d'olio destinata al consumo superiore a quella effettivamente acquistata, reputando insufficienti i riscontri fiscali effettuati sulle ditte produttrici indicate dalla stessa ricorrente).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 com. 1 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 19/12/1978 num. 3089 art. 1, Regolam. Consiglio CEE 19/12/1978 num. 3089 art. 7, Regolam. Commissione CEE 24/09/1985 num. 2677 art. 3, Regolam. Commissione CEE 24/09/1985 num. 2677 art. 9, Regolam. Commissione CEE 24/09/1985 num. 2677 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)