Sez. 2, Sentenza n. 8086 del 09/08/1990 (Rv. 468730 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - AMMINISTRAZIONE DEI BENI - CESSIONE DEI BENI - POTERI DEL CEDENTE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - AMMINISTRAZIONE DEI BENI - CESSIONE DEI BENI - POTERI DEL CEDENTE.*
Durante la procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, quest'ultima, se conferisce ai creditori il potere di esercitare tutte le azioni patrimoniali relative ai beni ceduti, non attribuisce loro anche la titolarità del diritto di Azione che rimane al proprietario dei beni, con la conseguenza che specie in caso di inerzia da parte dei creditori, il debitore cedente ha il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi a tutela del proprio patrimonio, sia per evitarne il depauperamento che per aumentarne il valore. Identicamente il liquidatore nominato con la sentenza di omologazione del concordato, può agire in via autonoma, ai sensi dell'art. 182 legge fallimentare, per il recupero dei beni soggetti al concordato ed ha il potere di stare in giudizio senza la necessità dell'autorizzazione del comitato dei creditori, agendo sostanzialmente nel loro interesse, al pari del debitore cedente, che può anche intervenire ad adiuvandum, essendo il suo interesse per azioni a tutela dei beni ceduti convergente con quello dei creditori cessionari.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)