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Sez. 1, Sentenza n. 18448 del 14/09/2004 (Rv. 577053 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Procedimento - Deposito del ricorso in cancelleria - Decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e del termine per la notificazione del ricorso e del decreto - Inosservanza del termine anzidetto - Conseguenze - Nullità del ricorso - Esclusione - Fondamento - Concessione di nuovo termine - Necessità.
Stato
decisa il 2004-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577053-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE

Il procedimento di divorzio - così come quello di separazione personale - è caratterizzato da due fasi distinte che si perfezionano, rispettivamente, la prima con il deposito del ricorso in cancelleria e la seconda con la notifica al convenuto del ricorso e del pedissequo decreto del presidente del tribunale, contenente la fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al presidente stesso e del termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Pertanto, il rapporto cittadino - giudice si costituisce già con il deposito del ricorso, mentre la seconda fase è finalizzata esclusivamente alla costituzione del necessario contraddittorio fra le parti, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine fissato per la notifica non comporta, in difetto di espressa sanzione, la nullità del ricorso - già regolarmente proposto con il suo deposito in cancelleria - e che, quindi, deve essere concesso un nuovo termine, onde garantire il rispetto del contraddittorio e non lasciare pendente un ricorso ritualmente introdotto.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)