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Sez. 5 - , Ordinanza n. 27845 del 31/10/2018 (Rv. 651220 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Estensione della presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 ai lavoratori autonomi da parte della l. n. 311 del 2004 - Periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore di tale normativa - Applicabilità – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651220-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE

In tema di indagini bancarie, la presunzione legale relativa in favore dell'Amministrazione prevista, previa modifica dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riguardo ai versamenti effettuati su un conto corrente anche dai professionisti e dai lavoratori autonomi, non ha efficacia retroattiva, poiché, per un verso, si tratta di una norma che non riveste natura processuale, essendo quelle in tema di presunzioni abitualmente collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, e, per un altro, una differente interpretazione potrebbe – in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 402 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)