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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2662 del 02/02/2018 (Rv. 647493 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI | Art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 - Natura processuale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647493-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI

La presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, ed inoltre perché una differente interpretazione potrebbe -in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.- pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)