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Sez. 1, Sentenza n. 3364 del 14/11/1959 (Rv. 882223 - 01)

SOCIETÀ - ESCLUSIONE DEL SOCIO - SINDACATO DEL GIUDICE - CRITERI.
Stato
decisa il 1959-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882223-01

SOCIETÀ - ESCLUSIONE DEL SOCIO - SINDACATO DEL GIUDICE - CRITERI.

A norma dell'art. 2527 cod.civ., il giudice, in caso di contestazione su di un provvedimento di esclusione di un socio dalla società, deve limitarsi a stabilire se si siano verificati i casi in relazione ai quali la legge o l'atto costitutivo della società comminano l'esclusione, senza indagare se circostanze specifiche avessero potuto concretamente sconsigliare la grave sanzione. Se i motivi di esclusione, legali o convenzionali, non siano consistiti in fatti o eventi specifici ma in categorie sintetiche, il giudice, accertata l'esistenza del fatto specifico addebitato al socio, deve altresì accertare se esso rientri nella categoria ipotizzata come motivo di esclusione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)