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Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 04/10/1976 (Rv. 382031 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - INESISTENZA DEL DIRITTO SOSTANZIALE E DELLA NORMALE PRUDENZA DELL'ATTORE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - COMPETENZA - DEL GIUDICE ADITO PER ACCERTARE DETTA INESISTENZA - CONTRASTO CON IL DIRITTO DI AGIRE EX ART 24 COST - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382031-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - INESISTENZA DEL DIRITTO SOSTANZIALE E DELLA NORMALE PRUDENZA DELL'ATTORE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - COMPETENZA - DEL GIUDICE ADITO PER ACCERTARE DETTA INESISTENZA - CONTRASTO CON IL DIRITTO DI AGIRE EX ART 24 COST - INSUSSISTENZA.*

Ai sensi dell'art 96 cod proc civ, la domanda del convenuto rivolta al risarcimento dei danni a lui derivanti da un provvedimento cautelare (nella specie, sospensione dei lavori disposta in Sede di denuncia di nuova opera), che sia fondata sull'inesistenza del diritto sostanziale dedotta in causa dall'attore e sul difetto di normale prudenza da parte del medesimo, puo essere proposta esclusivamente davanti al giudice chiamato ad accertare quell'inesistenza, e nel corso del relativo procedimento. Detta norma manifestamente non si pone in contrasto con l'art 24 della Costituzione, in quanto non pregiudica il diritto di agire per la tutela della pretesa risarcitoria, ma si limita ad individuare il giudice competente a conoscere della pretesa stessa. (V 2129/73, mass n 365332; (V 3402/72, mass n 361262).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)