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Sez. 3, Sentenza n. 477 del 18/01/1983 (Rv. 425281 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL MERITO DELLA CAUSA - DOMANDA LIMITATA ALL'AN CON LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE IN SEPARATA SEDE - IMPROPONIBILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 96 COD. PROC. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425281-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL MERITO DELLA CAUSA - DOMANDA LIMITATA ALL'AN CON LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE IN SEPARATA SEDE - IMPROPONIBILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 96 COD. PROC. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La liquidazione dei danni da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., deve essere effettuata dallo stesso giudice della causa dal cui esito si pretenda di dedurre la responsabilità, sicché è improponibile la domanda con la quale si chieda a tale giudice il solo accertamento di detta responsabilità, con la liquidazione dei danni in separata Sede. L'art. 96 citato, così interpretato, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 cost., sia perché non pregiudica il diritto di agire per la tutela della pretesa risarcitoria, limitandosi ad individuare il giudice competente a conoscere della stessa, sia perché è riservata al legislatore la Determinazione delle sfere delle competenze funzionali del giudice, in considerazione dell'oggetto della controversia e della sua dipendenza ed accessorietà rispetto ad altre, nonché del razionale coordinamento delle esigenze difensive delle parti con quella superiore, della concentrazione ed economia dei giudizi. (V 3239/76, mass n 382031; (Conf 4733/81, mass n 415463 sulla prima parte; (Conf 5291/80, mass n 409146).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)