Sez. L, Sentenza n. 1777 del 20/02/1991 (Rv. 471006 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità | In genere - Indennità speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 - Controversia con l'INPS per la sua corresponsione - Rilevanza della transazione tra lavoratore e datore di lavoro relativamente alla cessazione del rapporto di lavoro - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità
Nel giudizio promosso dal lavoratore nei confronti dell'INPS per la corresponsione dell'indennità speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 (prevista in favore dei lavoratori delle imprese industriali, diverse da quelle edili, licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale), la transazione della lite sulle pretese derivante dalla cessazione del rapporto, intervenuta solo tra lavoratore e datore di lavoro, lascia impregiudicata ogni questione in merito al licenziamento nei confronti dei terzi, come l'Istituto previdenziale, cui tale transazione non reca pregiudizio né vantaggio, essendo ad essa rimasto estraneo.
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)