Sez. L, Sentenza n. 5666 del 24/05/1995 (Rv. 492406 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Richiesta del datore di lavoro di avviamento del personale protetto - Presupposto di legittimità dell'avviamento - Denuncia semestrale - Distinzione - Formulazione della richiesta come clausola aggiunta alla denuncia - Ammissibilità - Accertamento - Compito esclusivo del giudice del merito - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Con riguardo al collocamento obbligatorio la richiesta del datore di lavoro di avviamento di personale protetto, costituente l'indefettibile presupposto di legittimità del provvedimento di avviamento, va tenuta distinta dalle denunce semestrali del personale occupato, cui i datori di lavoro sono tenuti in base all'art. 21 della legge 2 aprile 1968 n. 482, ancorché queste, sotto determinate condizioni, possano essere interpretate come contenenti una clausola aggiuntiva rispetto al loro contenuto tipico ed avente ad oggetto la formulazione, nei modi dovuti, della richiesta suddetta, per la quale è comunque necessaria la manifestazione di una esplicita volontà al riguardo da parte del datore di lavoro, il cui accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile se congruamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che decidendo circa una denuncia semestrale nella quale si precisava che essa dovesse valere come "richiesta di segnalazione per personale mancante ai sensi dell'art. 16 della legge n. 482 del 1968", in quanto il denunciante usufruiva del diritto di richiesta nominativa, aveva escluso che essa potesse interpretarsi come richiesta di avviamento, ritenendo che essa costituisse invece una richiesta di informativa circa eventuali persone da occupare, ed aveva quindi dichiarato illegittimo l'atto di avviamento successivamente disposto dall'U.P.L.M.O.).
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)