Sez. 2, Sentenza n. 2435 del 14/03/1988 (Rv. 458205 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE DI ACQUISIRE PROVE NEL PROCESSO - CARATTERE ECCEZIONALE - CONSEGUENZE - RICHIESTA EX ART. 213 COD. PROC. CIV. RIVOLTA AD ENTI PUBBLICI ECONOMICI - INAMMISSIBILITÀ - ORDINE DI ESIBIZIONE ALLA PARTE O AD UN TERZO - PREVIO ESERCIZIO DELL'"ACTIO AD EXIBENDUM" - NECESSITÀ.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE DI ACQUISIRE PROVE NEL PROCESSO - CARATTERE ECCEZIONALE - CONSEGUENZE - RICHIESTA EX ART. 213 COD. PROC. CIV. RIVOLTA AD ENTI PUBBLICI ECONOMICI - INAMMISSIBILITÀ - ORDINE DI ESIBIZIONE ALLA PARTE O AD UN TERZO - PREVIO ESERCIZIO DELL'"ACTIO AD EXIBENDUM" - NECESSITÀ.*
Il potere attribuito al giudice del merito, ai sensi degli artt. 118, 210 e 213 cod. proc. civ., di ordinare, su istanza di parte o d'ufficio, l'acquisizione di prove nel processo, configurando un'eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'Onere probatorio stabilito dall'art. 2697 cod. civ., non può essere esercitato al di fuori delle ipotesi ed oltre i limiti previsti nelle citate Disposizioni. Pertanto, poiché la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ. - ove le parti non possano acquisirle direttamente - riguarda soltanto Atti o documenti della P.a. In senso stretto - con esclusione degli enti pubblici economici quali gli istituti di credito - fuori di tale ipotesi l'ordine di esibizione alla parte o ad un terzo può essere emesso dal giudice solo su istanza di parte (actio ad exibendum), nei modi e con i limiti fissati dall'art. 210 citato. (V 6500/82, mass n 424123; (V 62/82, mass n 417752; (V 2574/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)