diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 62 del 07/01/1982 (Rv. 417752 - 01)

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417752-01

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO - CONDIZIONI.*

In tema di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, l'Esercizio, da parte del giudice, della relativa facoltà, ha quale oggetto poteri inquisitori, non sostitutivi dell'Onere probatorio incombente alla parte. Con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ., tali poteri possono essere attivati soltanto quando sia necessario acquisire le informazioni relative ad Atti o documenti della pubblica amministrazione che alla parte non sia possibile fornire. (Conf 1609/79, mass n 397957; (Conf 1381/73, mass n 364032).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)