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Sez. 1, Sentenza n. 955 del 16/10/1970 Ud. (dep. 05/03/1971) Rv. 116974 - 01

PROVA PENALE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1970-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116974-01

PROVA PENALE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE - VALORE PROBATORIO.*

Le ricognizioni fotografiche, che non sono espressamente disciplinate dal codice di rito penale, possono, per il principio fondamentale del libero apprezzamento della prova, servire al giudice per il proprio convincimento, come le ricognizioni non formali di persone o di cose che diano sicuro affidamento. Unico limite posto al giudice e quello della motivazione del proprio apprezzamento della prova, in modo che risulti chiaro l'iter logico della decisione. (V 114565, anno 1970' 107228, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)