Sez. U, Sentenza n. 2488 del 08/04/1983 (Rv. 427351 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
La rilevabilità, anche d'ufficio ed in Sede di legittimità, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, come nel caso di controversia inerente a rapporto di pubblico impiego devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, trova ostacolo, oltre che nella pronuncia esplicitamente affermativa della giurisdizione non impugnata dal soccombente, anche in una pronuncia che abbia implicitamente riconosciuto la giurisdizione stessa su detto rapporto, provvedendo nel merito di una delle istanze ad esso attinenti, solo quando la relativa statuizione abbia parimenti acquistato autorità di giudicato per difetto d'impugnazione. (V 2127/80, mass n 405785).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)