Sez. 2, Sentenza n. 3592 del 06/08/1977 (Rv. 387192 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DELLE PARTI DI ESCLUSIONE DELL'INQUADRAMENTO DEL CONTRATTO IN UNA DETERMINATA FATTISPECIE TIPICA - VALORE - VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DELLE PARTI DI ESCLUSIONE DELL'INQUADRAMENTO DEL CONTRATTO IN UNA DETERMINATA FATTISPECIE TIPICA - VALORE - VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Nel procedere alla qualificazione del contratto il giudice del merito non e vincolato ne dal nomen juris che le parti hanno dato al contratto stesso, ne da una loro dichiarazione che escluda espressamente l'inquadramento del contratto in una determinata fattispecie tipica. Di una tale dichiarazione il giudice deve tener conto, collegandola al complesso del testo contrattuale nel quale e contenuta, ma e in base a questo, nella sua globalita, che egli deve determinare l'effettiva volonta delle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)