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Sez. 3, Sentenza n. 6477 del 13/12/1980 (Rv. 410235 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - QUALIFICAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE (LOCAZIONE DI UN ELABORATORE ELETTRONICO CON LA CONTESTUALE ASSUNZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DI PRESTARE L'ASSISTENZA TECNICA).*
Stato
decisa il 1980-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410235-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - QUALIFICAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE (LOCAZIONE DI UN ELABORATORE ELETTRONICO CON LA CONTESTUALE ASSUNZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DI PRESTARE L'ASSISTENZA TECNICA).*

La qualificazione giuridica di un contratto dipende non dal nomen iuris datogli dalle parti, ma dalla reale volonta negoziale delle stesse, che va desunta dal contenuto complessivo del contratto, con riferimento sia alla causa, oggettivamente intesa come funzione essenziale e caratterizzante del contratto medesimo, sia al risultato con questo immediatamente perseguito. (nella specie, il giudice del merito aveva qualificato locazione di cose la concessione in godimento di un elaboratore elettronico, dietro pagamento di un corrispettivo, da parte di una societa ad un'altra, con la previsione di un piano di avviamento, implicante l'Obbligo della prima di prestare alla seconda una determinata assistenza tecnica all'atto della consegna e della installazione dell'elaboratore. La SC, nell'enunciare il principio che precede, ha confermato la statuizione, affermando che la clausola relativa al piano di avviamento si ricollega all'obbligazione fondamentale del locatore ex art 1571 cod civ di consegnare la cosa locata in modo che il conduttore, sin dall'inizio, venga posto nelle condizioni di trarne il godimento che si e ripromesso). (V 3592/77, mass n 387192; (V 282/74, mass n 367921; (V 2000/71, mass n 352611).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)