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Sez. 3, Ordinanza n. 199 del 22/03/1968 Cc. (dep. 06/05/1968) Rv. 107840 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - REATO FALSAMENTE ADDEBITATO ESTINTO PER AMNISTIA -SUSSISTENZA DEL REATO - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1968-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107840-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - REATO FALSAMENTE ADDEBITATO ESTINTO PER AMNISTIA -SUSSISTENZA DEL REATO - FONDAMENTO.*

Il delitto di calunnia sussiste anche quando il reato falsamente addebitato sia estinto per amnistia. Infatti, detto reato, nonostante la non punibilita in concreto dell'autore, rimane oggettivamente un fatto penalmente illecito ed antigiuridico, e, inoltre, puo essere escluso dal provvedimento di clemenza per condizioni soggettive dello incolpato, o, nei casi ammessi, per effetto della rinunzia all'amnistia da parte di questo ultimo, ovvero per la eventuale sussistenza di una o piu aggravanti circostanze tutte queste che potrebbero rendere indispensabile il compimento di accertamenti da parte della autorita giudiziaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)