Sez. L, Sentenza n. 401 del 17/01/1998 (Rv. 511681 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE | Prestazioni previdenziali indebite - Ripetizione - Disciplina ex art. 80 R.D. n. 1422/1924, 52 legge n. 88/1989, 13 legge n. 412/1991 - Irretroattività - Disciplina ex art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti legge n. 662/1996 - Inapplicabilità ai recuperi già eseguiti - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE
La ripetibilità di prestazioni previdenziali indebite anteriori all'entrata in vigore dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e interamente recuperate dall'ente previdenziale prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, della legge n. 662 del 1996 - la cui disciplina retroattiva, attinente agli indebiti anteriori al primo gennaio 1996, non riguarda gli indebiti già recuperati, come si evince dal tenore letterale del comma duecentosessantesimo e dal riferimento al reddito del beneficiario per l'anno 1995 - deve essere accertata alla stregua della previgente disciplina dell'art. 80, terzo comma, del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, poiché le eccezioni apportate alla disciplina dell'art. 2033 cod. civ. dall'art. 52 della legge n. 89/1989 e dall'art. 13 della legge n. 412/1991 - così come quelle di cui allo stesso indicato art. 80 del R.D. n. 1422/1924 - non hanno carattere retroattivo e trovano applicazione in riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)