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Sez. 3, Sentenza n. 1632 del 06/06/1973 (Rv. 364500 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE - CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELL'EDIFICIO - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO ROVINATO - PERSISTENZA - CONCORSO DI COLPA DEL CONDUTTORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364500-01

RESPONSABILITA CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE - CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELL'EDIFICIO - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO ROVINATO - PERSISTENZA - CONCORSO DI COLPA DEL CONDUTTORE - CONDIZIONI.*

La responsabilita del proprietario dell'edificio per il danno cagionato dalla rovina dell'edificio stesso non viene meno neanche nel caso in cui l'immobile sia concesso in locazione (o sia oggetto di occupazione senza titolo che non sia esplicata mediante Atti di interdizione della sorveglianza delle condizioni dell'immobile da parte del proprietario), avendo egli il dovere di vigilare sulla efficienza del fabbricato; tuttavia non e da escludere un concorso di colpa del conduttore che non abbia dato tempestivo avviso al proprietario della necessita di riparazioni, qualora si accerti il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno. (Conf 682/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2053

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)