Sez. 3, Sentenza n. 6774 del 13/12/1988 (Rv. 461030 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE - DANNI SUBITI DAL CONDUTTORE - RESPONSABILITÀ - SUSSISTENZA - PROVA LIBERATORIA - OGGETTO.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE - DANNI SUBITI DAL CONDUTTORE - RESPONSABILITÀ - SUSSISTENZA - PROVA LIBERATORIA - OGGETTO.*
La presunzione di responsabilità del proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla loro rovina, prevista dall'art. 2053 cod. civ., trova applicazione anche se danneggiato sia il conduttore dell'immobile (che nella specie aveva riportato gravi lesioni personali a seguito della caduta della porta basculante dell'autorimessa detenuta in locazione), ma in questa ipotesi la prova liberatoria - a carico del proprietario - che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione, può riguardare l'inosservanza degli specifici obblighi incombenti al conduttore in virtù del rapporto di locazione (previsti negli artt. 1576, 1577, 1587 n. 1 e 1609 cod. civ.) come comportamento idoneo ad eliminare o limitare la responsabilità del proprietario-locatore stesso. (V 1202/87, mass n 450737, sulla seconda parte; (Conf 1632/73, mass n 364500, sulla prima parte; (Conf 2335/67, mass n 313663, sulla prima parte; (contra 1912/65, mass n 313663, sulla prima parte; (contra 124/58, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 1587 n. 1, Cod. Civ. art. 1609, Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)