Sez. 1, Sentenza n. 17100 del 03/12/2002 (Rv. 558906 - 01)
TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - IN GENERE - TRENTO | Contributo ai sensi della legge provinciale n. 28/1972 - Liquidazione - In favore di istituto di credito mutuante - Collegamento del diritto dell'istituto a quello del beneficiario del contributo - Conseguenze - Fattispecie.
TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - IN GENERE - TRENTO
In tema di contributi provinciali per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti zootecnici, previsti dalla legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 1972, n. 28, ove sia stata dalla Giunta provinciale disposta (ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della predetta legge), la liquidazione dei ratei del contributo direttamente in favore dell'istituto di credito che abbia concesso un mutuo all'imprenditore per il finanziamento dell'opera, l'istituto mutuante acquisisce un diritto necessariamente e indefettibilmente collegato al rapporto tra Provincia e beneficiario del contributo. Ne consegue che tale diritto rimane caducato e travolto dagli eventi determinanti la preclusione all'erogazione del contributo in favore del beneficiario. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l'istituto mutuante conservasse il diritto alla liquidazione dei ratei successivi alla revoca del contributo disposta a carico del beneficiario).
Riferimenti normativi: Legge Prov. Trento 15/12/1972 num. 28 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)