diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4741 del 10/03/2015 (Rv. 634546 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Acconti parziali - Stabilità - Esclusione - Conseguenze - Verifica dell'eventuale eccedenza in fase di riparto finale - Effetti - Obbligo di restituzione dell'indebito.
Stato
decisa il 2015-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634546-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

La corresponsione ad uno o più dei creditori concorsuali, prima della formazione dello stato passivo, di un acconto parziale ex art. 212, secondo comma, legge fall., non può assumere - a differenza dei riparti parziali (artt. 212, quarto comma, e 113 legge fall.) - alcun carattere di stabilità e, quindi, non viola, di per sé, la "par condicio creditorum" e la graduazione stabilita dall'art. 111 legge fall., il cui rispetto va, piuttosto, accertato in sede di riparto finale dell'attivo realizzato, verificando se il creditore, con la percezione di un acconto parziale eccedente l'importo a lui attribuibile secondo le regole del concorso, abbia - ed eventualmente in quale misura - ricevuto un pagamento non dovuto, che ha, pertanto - ma solo in quel momento (e non prima, in conformità alla norma dell'art. 1185, secondo comma, cod. civ.) - l'obbligo di restituire alla procedura in base alla disciplina generale in tema di indebito stabilita dall'art. 2033 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1185 com. 2, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 113, Legge Falliment. art. 212

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)