Sez. L, Sentenza n. 11915 del 03/11/1992 (Rv. 479303 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - Lavoratori agricoltori | Coltivatori diretti - Diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia - Condizioni ex art. 2 legge n. 9 del 1963 - Coltivazione del fondo per la destinazione dei prodotti al proprio diretto consumo e non al mercato - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - Lavoratori agricoltori
la disciplina di cui all'art. 2 della legge n. 9 del 1963 - che fissa le condizioni del diritto dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti - considera ai fini della tutela previdenziale l'attività lavorativa avente per oggetto la coltivazione dei campi e l'allevamento del bestiame svolta in modo continuativo e professionale per la produzione di un reddito costituente la maggior fonte di sostentamento per il lavoratore e per i componenti la sua famiglia, per l'applicazione di tale tutela non può essere quindi attribuita la qualifica di coltivatore diretto a colui che coltiva il proprio fondo al solo scopo di destinare i prodotti al suo diretto consumo, e non al mercato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2083, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)