diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6566 del 06/07/1998 (Rv. 516975 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI | Coltivatore diretto - Nozione unitaria ad ogni fine di legge - Insussistenza - Requisiti per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia - Estremi - Imprenditorialità dell'attività - Necessità - Esclusione - Utilizzazione dei prodotti per il sostentamento del coltivatore e della sua famiglia - Sufficienza.
Stato
decisa il 1998-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516975-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI

Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, la qualifica di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - è delineata dall'art. 2 della legge n. 1047 del 1957, che fa riferimento ai proprietari, affittuari, enfiteuti e usufruttuari che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame (il che implica che tali attività impegnino il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituiscano la sua maggiore fonte di reddito), e dagli artt. 2 e 3 legge n. 9 del 1963, che pongono i requisiti specifici della prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente e del fabbisogno lavorativo non inferiore a 104 giornate lavorative (da intendersi anche come numero minimo di giornate lavorative prestate dal coltivatore). Non è quindi richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione dei prodotti del fondo, anche solo in parte, al mercato, essendo sufficiente invece che il reddito prodotto (avente il carattere della prevalenza) sia destinato direttamente al sostentamento proprio del coltivatore e dalla sua famiglia

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 2, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 2 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)