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Sez. 1, Sentenza n. 11720 del 08/11/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156549 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - OMESSA INDICAZIONE RELATIVA AL FATTO CONTESTATO - NATURA DI NULLITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156549-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - OMESSA INDICAZIONE RELATIVA AL FATTO CONTESTATO - NATURA DI NULLITÀ - EFFETTI.*

Nei procedimenti avanti al tribunale o alla Corte di assise, la nullità del decreto di citazione per il giudizio, relativa alle omesse indicazioni concernenti il fatto, si configura come una nullità derivata. Di vero, le indicazioni relative al fatto non rientrano tra i requisiti di tale atto, ma della ordinanza di rinvio a giudizio o della relativa richiesta, che va notificata insieme al decreto di citazione, omessa, quanto alla prima, la motivazione. Ne consegue che tale nullità non va dedotta autonomamente, ma, come conseguenza della nullità dell'ordinanza di rinvio, deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel termine previsto dall'art. 439 primo comma cod. proc. pen.. (V mass n 152913; (V mass n 146401).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 407, Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 439 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)