Sez. 1, Sentenza n. 11227 del 26/09/1980 Ud. (dep. 28/10/1980) Rv. 146401 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ISTRUZIONE - PREISTRUZIONE - TERMINE DI DEDUZIONE - FATTISPECIE.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ISTRUZIONE - PREISTRUZIONE - TERMINE DI DEDUZIONE - FATTISPECIE.*
Le nullita incorse nella preistruzione per inosservanza delle forme predisposte a tutela del diritto di difesa si accomunano alle medesime nullita incorse durante la istruzione in dipendenza del generale disegno legislativo tendente ad unificare le attivita preistruttorie ed istruttorie. Ne deriva che il termine di deduzione delle anzidette sanzioni processuali S'identifica con il momento successivo al compimento per la prima volta delle formalita di apertura del dibattimento, come si evince dal raffronto dell'art 185, terzo comma, cod proc pen, con l'art 439 dello stesso codice. (nella specie, pur censurandosi il discorso sostanzialistico dei giudici di merito secondo i quali la nullita della perquisizione di polizia giudiziaria per inosservanza delle garanzie di difesa non implica la inefficacia del sequestro del corpo del reato, si e accertata la decadenza dal potere di dedurre e di rilevare la predetta nullita per il decorso del termine di cui all'art 439, primo comma, cod proc pen).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 439 com. 1, Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)