Sez. U, Sentenza n. 670 del 03/02/1986 (Rv. 444233 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SPESE DEL GIUDIZIO - MANCATO DEPOSITO DEL RICORSO NEL TERMINE PREVISTO - IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO - CONDANNA DEL RICORRENTE AI DANNI PER RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SPESE DEL GIUDIZIO - MANCATO DEPOSITO DEL RICORSO NEL TERMINE PREVISTO - IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO - CONDANNA DEL RICORRENTE AI DANNI PER RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'improcedibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, per mancato deposito nel termine all'uopo fissato (nella specie, vertendosi in tema di contenzioso elettorale amministrativo, dieci giorni dall'ultima notificazione, in base alla riduzione alla metà dei termini ordinari prevista dall'art. 82/3 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570), non osta alla pronuncia di condanna del ricorrente ai danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 primo comma cod. proc. civ., quando, in base ad una sommaria ed incidentale delibazione delle ragioni addotte a fondamento dell'istanza, ne risulti la finalità meramente defatigatoria. (V 4948/84, mass n 436821; (V 2171/81, mass n 412889).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)