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Sez. U, Sentenza n. 2171 del 13/04/1981 (Rv. 412889 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - DI CASSAZIONE - TERMINI - RIDUZIONE A META - AMBITO DI APPLICAZIONE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INCLUSIONE - DEPOSITO IN CANCELLERIA DOPO IL DECORSO DI DIECI GIORNI DALL'ULTIMA NOTIFICAZIONE - IMPROCEDIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412889-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - DI CASSAZIONE - TERMINI - RIDUZIONE A META - AMBITO DI APPLICAZIONE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INCLUSIONE - DEPOSITO IN CANCELLERIA DOPO IL DECORSO DI DIECI GIORNI DALL'ULTIMA NOTIFICAZIONE - IMPROCEDIBILITA.*

In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la riduzione alla meta dei termini processuali nel procedimento di Cassazione, prevista dall'art 82 n 3 del DPR 16 maggio 1960 n 570, nel testo modificato dall'art 1 della legge 23 dicembre 1966 n 1147, opera, in virtu dell'art 41 cod proc civ in relazione al primo comma del successivo art 369, anche con riguardo al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il quale, pertanto, va dichiarato improcedibile, ove depositato nella cancelleria della suprema Corte dopo il decorso di dieci giorni dall'ultima notificazione. (Conf 81/81, mass n 410472; (Conf 5543/80, mass n 409411; (Conf 1237/80, mass n 404729).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)