Sez. 5 - , Ordinanza n. 16002 del 07/06/2023 (Rv. 668234 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Omessa o tardiva riassunzione in sede di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero giudizio - Definitività del provvedimento tributario impugnato.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, attesa la sua natura impugnatoria, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione determina l'estinzione dell'intero procedimento e la definitività del provvedimento amministrativo fiscale impugnato, rendendo vana l'efficacia del principio di diritto stabilito in sede di legittimità.
Cod. Proc. Civ. art. 393, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)