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Sez. 2, Sentenza n. 3050 del 09/05/1980 (Rv. 406813 - 01)

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA - POTERE DEL GIUDICE - CONSEGUENTE ESONERO DELLA PARTE DALL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE - PAGAMENTO DI UN DEBITO - PROVA - INIDONEITA DERIVANTE DALLA PRODUZIONE DELLE MATRICI DI ASSEGNI BANCARI CONTESTATE - ESERCIZIO DEL PREDETTO POTERE PER ACQUISIRE COPIE DEGLI ASSEGNI MEDESIMI - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1980-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406813-01

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA - POTERE DEL GIUDICE - CONSEGUENTE ESONERO DELLA PARTE DALL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE - PAGAMENTO DI UN DEBITO - PROVA - INIDONEITA DERIVANTE DALLA PRODUZIONE DELLE MATRICI DI ASSEGNI BANCARI CONTESTATE - ESERCIZIO DEL PREDETTO POTERE PER ACQUISIRE COPIE DEGLI ASSEGNI MEDESIMI - DIVIETO.*

La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, nello Esercizio del potere conferito al giudice dall'art 213 cod proc civ, non puo tradursi in un esonero della parte dall'Onere di fornire la prova che essa stessa sia in grado di procurarsi. Pertanto, qualora la produzione delle matrici di assegni bancari non sia idonea a dimostrare, a fronte delle contestazioni della controparte, il pagamento di un determinato debito, a tale carenza probatoria non puo sopperirsi sollecitando l'Esercizio dell'indicato potere, per acquisire copie degli assegni medesimi, atteso che, anche se la banca trattaria sia un istituto di diritto pubblico, il cliente ha facolta di conseguire il rilascio di dette copie, in forza del rapporto di conto corrente. (V 2044/76, mass n 380875).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)