Sez. 2, Sentenza n. 2044 del 05/06/1976 (Rv. 380875 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FACOLTA DI RICHIESTA DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - NATURA SUPPLETIVA DEL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - ESCLUSIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FACOLTA DI RICHIESTA DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - NATURA SUPPLETIVA DEL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - ESCLUSIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La facolta di chiedere informazioni alla pubblica amministrazione si risolve in un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non suppletivo del mancato assolvimento dell'Onere della prova incombente sulle parti e non sindacabile in Sede di legittimita anche quando il giudice non abbia motivato in merito all'Esercizio fattone. (Conf 2173/71, mass n 352943).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)