Sez. U, Sentenza n. 2447 del 06/02/2006 (Rv. 588213 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Periti assicurativi - Provvedimenti di radiazione dal ruolo - Impugnazione - Art. 737 cod. proc. civ. - Applicabilità - Decreto emanato in sede di reclamo - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
Alla impugnazione dei provvedimenti di radiazione dal ruolo nazionale dei periti assicurativi si applicano le norme sui procedimenti in camera di consiglio (art. 737 ss. cod. proc. civ.); peraltro, poiché oggetto del giudizio è il diritto soggettivo all'esercizio dell'attività professionale, suscettibile di restare impedito dalla sanzione disciplinare, il decreto della corte d'appello emanato in sede di reclamo è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 17/02/1992 num. 166 art. 11, Legge 05/03/2001 num. 57 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)