Sez. 3, Sentenza n. 8915 del 19/06/2002 (Rv. 555177 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Periti assicurativi - Provvedimento di radiazione dal ruolo - Impugnazione - Artt. 737 ss. cod. proc. civ. - Applicabilità - Decreto emanato in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
All'impugnazione dei provvedimenti di radiazione dal ruolo nazionale dei periti assicurativi si applicano le norme sui procedimenti in camera di consiglio (art. 737 ss. cod. proc. civ.); poiché oggetto del giudizio è il diritto soggettivo all'esercizio dell'attività professionale, suscettibile di restare impedito dalla sanzione disciplinare, il decreto della corte d'appello emanato in sede di reclamo è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 17/02/1992 num. 166 art. 7, Legge 17/02/1992 num. 166 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)