Sez. 2, Sentenza n. 194 del 21/01/1967 (Rv. 325921 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINI - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE APPLICABILE - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINI - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE APPLICABILE - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI.*
Una volta che la parte interessata abbia eccepito l'Estinzione del diritto per prescrizione, e compito del giudice di stabilire quale sia il termine prescrizionale relativo al diritto dedotto in giudizio e quale sia la norma di legge che tale termine prevede sempre rimanendo, peraltro, nell'ambito della normale prescrizione estintiva e senza possibilita di prendere in considerazione, in difetto di specifica istanza della parte, la prescrizione presuntiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)