diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1087 del 04/02/1987 (Rv. 450647 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE - GENERICA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - RIFERIBILITÀ ALLA NORMALE PRESCRIZIONE ESTINTIVA - ESTENSIONE ALLA PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450647-01

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE - GENERICA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - RIFERIBILITÀ ALLA NORMALE PRESCRIZIONE ESTINTIVA - ESTENSIONE ALLA PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - ESCLUSIONE.*

Ove in giudizio venga sollevata genericamente l'eccezione di prescrizione, il giudice deve limitarsi a prendere in considerazione soltanto la normale prescrizione estintiva e non può, senza un'esplicita precisazione al riguardo della parte, prendere in esame le prescrizioni presuntive eventualmente verificatesi, atteso che tra i due tipi di prescrizione sussiste un'incompatibilità logica che non consente la loro contemporanea proposizione nello stesso giudizio, dal momento che la prescrizione estintiva prescinde dall'effettivo adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, mentre quella presuntiva si fonda soltanto sulla presunzione di pagamento del debito, presunzione che può essere vinta a mezzo del giuramento. (V 6120/85, mass n 443262; (V 194/67, mass n 325921).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2954

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)