Sez. 4, Sentenza n. 1064 del 08/09/1989 Cc. (dep. 13/09/1989) Rv. 182035 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - VALUTAZIONE - IN SEDE PRELIMINARE - SPETTA AL P.M. - A CONCLUSIONE DEL DIBATTIMENTO - SPETTA AL GIUDICE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - VALUTAZIONE - IN SEDE PRELIMINARE - SPETTA AL P.M. - A CONCLUSIONE DEL DIBATTIMENTO - SPETTA AL GIUDICE.*
In tema di giudizio direttissimo, spetta al procuratore della Repubblica la valutazione circa la non necessità di procedere a "speciali indagini". Ne consegue che il giudice del dibattimento può ordinare la restituzione degli Atti al P.m. solo quando il procedimento sia stato istaurato al di fuori delle condizioni prevedute dall'art. 502 cod. proc. pen., e può disporre che si proceda con istruttoria formale solo dopo avere concluso la fase d'istruttoria dibattimentale ed avere constatato la necessità, ai fini della decisione, di "speciali indagini". (Conf mass n 179064, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)