Sez. 2, Sentenza n. 5973 del 08/08/1988 Cc. (dep. 10/08/1988) Rv. 179064 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONE SULLA NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - POTERE INSINDACABILE DEL P.M. - CONSEGUENZE IN DIBATTIMENTO E RELATIVO POTERE DEL GIUDICE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONE SULLA NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - POTERE INSINDACABILE DEL P.M. - CONSEGUENZE IN DIBATTIMENTO E RELATIVO POTERE DEL GIUDICE.*
In tema di valutazione circa la necessità o non necessità di speciali indagini ai fini del giudizio direttissimo, il giudice non può censurare l'operato del P.m. e considerare speciali le indagini già compiute - e, per ciò stesso, fattibili e compatibili con il rito scelto - prima della presentazione dello arrestato, spettando al pubblico ministero la valutazione in ordine alla specialità delle indagini e restando riservata al giudice la verifica delle condizioni formali di legittimazione del rito direttissimo, in Mancanza delle quali gli Atti possono essere rinviati al P.m. (fermo il principio che spetta comunque al giudice valutare l'opportunità di ulteriori indagini e, in caso affermativo, rinviare gli Atti al P.m. se si verte in ipotesi di istruzione sommaria obbligatoria). (Conf mass n 171316; (Conf mass n 147673; (Conf mass n 145312).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)