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Sez. 1, Sentenza n. 16292 del 10/07/2009 (Rv. 608981 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Ricorso per cassazione - Udienza ex art. 379 cod. proc. civ. - Mancato deposito dell'avviso di ricevimento - Rinvio a nuovo ruolo - Deposito di documentazione attestante lo smarrimento anche del duplicato - Concessione, fuori udienza, del termine per la rinnovazione della notificazione - Ammissibilità dell'impugnazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608981-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

Nel giudizio di cassazione, l'avviso di ricevimento relativo alla notificazione a mezzo del servizio postale del ricorso, o, in caso di smarrimento, il suo duplicato rilasciato dall'ufficio postale, possono essere prodotti fino all'udienza di discussione, prima che abbia inizio la relazione della causa nei modi stabiliti dall'art. 379, primo comma, cod. proc. civ. Va pertanto esclusa l'inammissibilità dell'impugnazione nel caso in cui la Corte, alla prima udienza di discussione, abbia rinviato a nuovo ruolo per il deposito dell'avviso, anche senza l'esplicita istanza della parte ricorrente, e quest'ultima, dopo aver provveduto alla produzione della documentazione comprovante l'avvenuto smarrimento anche del duplicato, abbia ottenuto la rimessione in termini, fuori udienza, per ripetere e, conseguentemente, provare, l'avvenuta tempestiva consegna del ricorso prima della relazione della seconda udienza di discussione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 com. 1, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)