diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23546 del 18/11/2016 (Rv. 642025 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Notifica del ricorso - Prova - Smarrimento dell'avviso di ricevimento - Produzione del duplicato dell'ufficio postale - Idoneità.
Stato
decisa il 2016-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642025-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'appello notificato a mezzo posta è ammissibile ove l'appellante depositi, in caso di smarrimento, il duplicato dell'avviso di ricevimento rilasciato dall'ufficio postale, che è il solo documento idoneo a provare sia la data della consegna che la persona nelle cui mani è stata eseguita.

Riferimenti normativi: DPR 29/05/1982 num. 655 all. 0 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)