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Sez. 2, Sentenza n. 1938 del 17/03/1998 Cc. (dep. 09/10/1998) Rv. 211663 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE | Truffa commessa mediante l'alterazione dei cartellini segnatempo - Abuso di relazioni fiduciarie - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211663-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE

Poiché attraverso i cartellini segnatempo il datore di lavoro si assicura il controllo sull'attività lavorativa effettivamente svolta dai dipendenti al di là e al di fuori di un qualsiasi affidamento alla loro lealtà o coscienza e quindi in assenza di qualsiasi substrato fiduciario, non è configurabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. nell'ipotesi di truffa commessa mediante alterazione dei cartellini predetti, realizzata dal personale dipendente allo scopo di percepire retribuzioni maggiori di quelle dovute per le ore effettivamente lavorate.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 11, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)