Sez. 2, Sentenza n. 204 del 02/02/1962 (Rv. 250316 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ECCEZIONE - VALORE DELL'ESPRESSIONE 'PRIMA DI OGNI ALTRA SUA DIFESÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ECCEZIONE - VALORE DELL'ESPRESSIONE 'PRIMA DI OGNI ALTRA SUA DIFESÀ.*
L'espressione 'prima di ogni altra sua difesà contenuta nell'ultimo comma dell'art 307 cod proc civ, non puo essere considerata equivalente a quella di 'prima udienzà, ma va intesa nel senso corrispondente alla lettera della norma oltre che alla sua ratio, che l'eccezione di Estinzione del processo deve procedere ogni diversa difesa, quale che sia il momento nel quale le difese vengono formulate. (V 2582/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)