Sez. L, Sentenza n. 15483 del 07/07/2006 (Rv. 591384 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Per tardiva riassunzione - Tempestività dell'eccezione - "Prima di ogni altra difesa" ex art 307 cod., ultimo comma, proc. civ. - Contenuto - Equivalenza con "prima udienza" - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
L'espressione "prima di ogni altra sua difesa" contenuta nell'ultimo comma dell'art 307 cod. proc. civ., non può essere considerata equivalente a quella di "prima udienza", ma va intesa nel senso, corrispondente alla lettera della norma oltre che alla sua "ratio", che l'eccezione di estinzione del processo deve precedere ogni diversa difesa, quale che sia il momento nel quale le difese vengono formulate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)