Sez. 2, Sentenza n. 7827 del 14/03/1980 Ud. (dep. 19/06/1980) Rv. 145683 - 01
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - VALIDITA DI PROVE - CONDIZIONI.*
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Le risultanze delle indagini dattiloscopiche offrono piena garanzia di attendibilita, senza bisogno di elementi sussidiari di conferma, purche evidenzino la sussistenza di almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per Forma e posizione fra le impronte digitali dell'imputato e quelle rilevate sul luogo in cui e stato commesso il reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)