Sez. 2, Sentenza n. 11129 del 02/10/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151332 - 01
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - VALORE PROBATORIO.*
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Il giudice ben può fondare il suo convincimento sulle indagini dattiloscopiche, poiché queste offrono piena garanzia di attendibilità e possono costituire legittima fonte di prova. (Conf. Mass. Nn. 145683/80, 145543/80 ed ivi citate 137265/77, 135269/77, 126065/74, nelle quali si precisa però che l'accertamento dattiloscopico ha efficacia se sussistono sedici punti di corrispondenza; mass. Nn. 143498/79, 137266/77, 121254/72, 116089/70 ed ivi citate; sulla superfluità del rispetto delle forme stabilite per la perizia V. Mass. N. 148524/81 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)