Sez. 5, Sentenza n. 14775 del 22/11/2001 (Rv. 550500 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Locazione finanziaria di aeromobile destinato ad impresa di trasporti nazionali ed internazionali di merci - Esenzione dall'IVA - Configurabilità ex art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità di detta disposizione alle sole imprese esercenti servizi di linea - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI
Il "leasing" con il quale un'impresa di navigazione aerea che effettua trasporti internazionali di merci si procuri la disponibilità di aeromobili è esente dall'applicazione dell'IVA, rientrando nella previsione dell'art. 8 bis, primo comma, lett. c) ed e), del d.P.R. n. 633 del 1972, senza che assuma rilievo in contrario la circostanza che l'impresa di cui si tratta non eserciti servizi di linea, in quanto la normativa citata non contiene alcuna delimitazione della disciplina relativa all'esenzione ai soli trasporti di linea.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 bis com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)