Sez. 5, Sentenza n. 2888 del 27/02/2001 (Rv. 544253 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Locazione finanziaria di automezzi per il trasporto internazionale - Prestazione di servizio inerente all'espletamento di attività internazionale - Configurabilità - Effetti in tema di esenzione dall'Iva.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI
Il "leasing" con il quale l'impresa di trasporto internazionale si procuri la disponibilità di automezzi da impiegare per il trasporto stesso configura una prestazione di servizio inerente all'espletamento di attività internazionale e, pertanto, rientra nella previsione dell'art. 9, comma secondo, del d.P.R. n. 633 del 1972, che rende applicabili ai soggetti i quali svolgono servizi internazionali nell'esercizio di attività d'impresa l'art. 8 dello stesso decreto, esentandoli dall'applicazione dell'Iva nei limiti del "plafond" previsto dal comma secondo del citato art. 8.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 9 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)